L'Italia conferma: niente IVA al 22% sull'import del nuovo residente

Che cosa ha deciso davvero l'Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 105/2026, pubblicata il 25 maggio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a un residente britannico che prevedeva di trasferirsi in Italia nel 2026 e di optare per il regime di imposta sostitutiva per i nuovi residenti previsto dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi. Il contribuente possedeva una grande unità da diporto battente bandiera dell'Isola di Man e detenuta tramite una limited partnership dell'Isola di Man in cui la persona fisica controlla oltre il 99,99% del capitale. La domanda era se l'IVA italiana all'importazione, applicata con aliquota ordinaria del 22%, fosse dovuta quando lo yacht viene introdotto in via definitiva. L'Agenzia ha risposto di no, a condizione che i requisiti siano rispettati, fondando la risposta sulla direttiva 2009/132/CE del Consiglio in materia di franchigia per i beni personali importati in occasione di un trasferimento di residenza normale.
L'Agenzia ha osservato che l'Italia non ha approvato una legge dedicata di attuazione di quella direttiva, ma ha ritenuto che le sue disposizioni siano incondizionate e sufficientemente precise da applicarsi direttamente. La franchigia copre i beni personali, e l'Agenzia accetta che un'unità da diporto a uso privato rientri tra questi. Per un armatore il titolo pratico è che esiste un ingresso lecito nell'Unione senza IVA per i trasferimenti da Paesi terzi, e l'Italia ha ora messo per iscritto come legge quel requisito.
Perché la holding non ha affondato la richiesta
La parte nuova è il trattamento della proprietà tramite società. L'Agenzia ha chiarito che il possesso, ai fini della franchigia, significa disponibilità economica e controllo effettivo del bene più che titolarità giuridica formale, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia europea. Con quella lettura uno yacht detenuto tramite una partnership estera può comunque rientrare, se la persona fisica lo controlla e lo usa realmente. L'Agenzia ha anche applicato la regola dei sei mesi, che richiede che l'unità fosse nel possesso della persona e utilizzata presso la precedente residenza per almeno sei mesi prima del trasferimento, e ha trattato l'Isola di Man e il Regno Unito come un unico territorio fiscale in forza del loro accordo doganale del 1979, quindi l'origine da Paese terzo non era in discussione.
La maggior parte degli yacht di questa taglia è detenuta tramite veicoli dedicati, non a nome del titolare, quindi è la prima volta che l'Agenzia conferma che un involucro societario non fa di per sé venire meno la franchigia per l'importazione personale. Questo allarga la porta agli acquirenti di alto patrimonio che non intestano mai direttamente. La franchigia però non è automatica: l'Agenzia ha sottolineato che controllo effettivo e uso personale vanno provati nei fatti, il che scarica l'onere su una documentazione pulita di proprietà, registri di utilizzo e tempistiche del cambio di residenza.


Il vincolo dei dodici mesi e quanto costa romperlo
L'esenzione arriva con condizioni. Nella lettura che PG Legal dà della direttiva, qualsiasi uso commerciale dello yacht entro dodici mesi dall'importazione definitiva, compreso il metterlo a charter, fa decadere la franchigia e attiva il recupero dell'IVA con interessi e sanzioni. La nota della stessa Agenzia su Fisco Oggi aggiunge che un'esenzione IVA all'importazione non si porta dietro un'esenzione dai dazi doganali, che vengono valutati separatamente dall'Agenzia delle Dogane. Il requisito dei sei mesi di possesso precedente e la richiesta che il trasferimento sia un reale spostamento di residenza normale restano entrambi punti vivi che un'autorità fiscale può riesaminare in seguito.
Per un acquirente l'aritmetica è diretta: il 22% del valore dello scafo contro un anno di blocco del charter e un onere documentale reale. Su uno yacht valutato decine di milioni, l'IVA all'importazione risparmiata schiaccia un anno di reddito da charter perso, per un armatore che intende comunque un uso privato. Per un armatore che contava sul charter per compensare i costi di esercizio è invece uno scambio vero da pesare. Insieme al regime di imposta sostitutiva, la cui imposta principale è salita a EUR 300.000 da EUR 200.000 il 1 gennaio 2026, la risposta affila la proposta italiana agli armatori in trasferimento contro Monaco, Malta e altre basi mediterranee.