L'Italia accetta ora l'AIS come prova che il tuo yacht ha lasciato l'UE

Il sequestro che è stato annullato
Uno yacht battente bandiera britannica è stato sequestrato nel maggio 2026 in un cantiere italiano. Per la dogana italiana lo yacht aveva superato i 18 mesi concessi dal regime di ammissione temporanea, l'istituto che permette a un'unità di proprietà extra-UE e registrata fuori dall'UE di navigare nelle acque dell'Unione senza pagare l'IVA all'importazione sullo scafo. Lo yacht era stato esportato dalla Francia nell'estate del 2024 ed era arrivato in Italia passando dalla Spagna. In sede di riesame i giudici tributari liguri ne hanno disposto il dissequestro.
Il ragionamento riportato da SuperYacht24 è la parte che vale la pena leggere due volte. I giudici hanno stabilito che è l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea a chiudere il regime, e che non serve uno scalo in un porto extra-UE perché quell'uscita sia reale. I dati AIS satellitari che mostravano lo yacht in acque internazionali sono stati accettati come prova. La difesa è stata curata da Gianfranco Puopolo di PG Legal insieme ai consulenti di Moores Rowland Partners. La sentenza porta il numero 200/2026.
La circolare dietro la sentenza
Il giudice non ha inventato nulla. Il 15 maggio 2026 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare 11/2026, che spiega come l'Italia legge il regime di ammissione temporanea per le unità da diporto battenti bandiera di Paesi terzi. Per uno yacht in uso privato basta l'ingresso nelle acque territoriali dell'UE entro la linea delle 12 miglia per vincolarlo al regime. All'ingresso non serve nessun'altra formalità doganale.
L'uscita funziona allo stesso modo, al contrario. Il passaggio dalle acque territoriali alle acque internazionali la perfeziona, e la circolare precisa che la prova può arrivare dal tracciamento satellitare AIS, dai documenti che attestano l'arrivo in un porto di un Paese terzo o dalle annotazioni sul giornale di bordo. Confindustria Nautica ha dichiarato pubblicamente che la circolare nasce da proposte portate all'Agenzia attorno al salone di Genova, e si attende che aiuti sia il charter sia il lavoro di refit nei cantieri italiani.

La clausola sul refit che vale soldi veri
Nella stessa circolare è nascosto un punto che conta per qualunque armatore preveda un lungo periodo di cantiere in Italia. Uno yacht sottoposto a manutenzione straordinaria o a un refit rientra nel perfezionamento attivo, che è un regime doganale distinto dall'ammissione temporanea. La circolare conferma che ai fini del tetto dei 18 mesi contano soltanto i periodi in cui lo yacht è effettivamente vincolato all'ammissione temporanea in capo allo stesso proprietario. I mesi in secca a Viareggio o alla Spezia non consumano il conto.
Sul fronte charter c'è una restrizione speculare. Nel momento in cui esiste un contratto commerciale a titolo oneroso, lo yacht non può più essere considerato in uso privato, e può restare nelle acque dell'Unione solo per il tempo richiesto dall'attività commerciale contrattualizzata. Chi alterna navigazione privata e charter occasionale deve tenere i due stati documentati e datati in modo pulito.
La Francia non ha seguito
L'esposizione nasce ora dal confine tra due Stati membri che leggono lo stesso codice in modo diverso. SuperyachtNews ha riportato il caso di uno yacht battente bandiera extra-UE che aveva completato lavori esenti da IVA in Spagna in regime di perfezionamento attivo ed era poi stato esportato navigando oltre le 12 miglia nautiche dalla costa spagnola, in conformità al Codice doganale dell'Unione. La dogana francese ha sostenuto che, non avendo lo yacht toccato un porto di un Paese terzo come Gibilterra o l'Algeria, l'esportazione non era valida, e ha continuato a contare dalla data del primo ingresso.
Perdere quella discussione non significa una multa. Lo sforamento dell'ammissione temporanea fa scattare subito l'IVA all'importazione sul valore dello scafo, che su uno yacht di grandi dimensioni arriva ai milioni. I consulenti citati in quel servizio raccomandano oggi di rientrare in Spagna dopo un'esportazione del genere e di rimettere formalmente lo yacht in ammissione temporanea presentando la dichiarazione verbale dell'allegato 71.01, in modo che sulla carta esista una nuova data di decorrenza.

Che cosa fare
Chiedi al tuo manager che cosa conserva lo yacht prima del prossimo attraversamento di confine. Una registrazione AIS continua che copra ogni uscita dalle acque dell'UE, conservata e non sovrascritta dalla navigazione successiva. Un fascicolo datato delle dichiarazioni doganali che lo hanno posto in ammissione temporanea a ogni ingresso. Un registro che indichi sotto quale regime si trovava in ciascun giorno passato in un cantiere italiano o spagnolo, e chi ne era proprietario in quei giorni.
La posizione italiana è oggi la più permissiva del Mediterraneo ed è sostenuta sia da una circolare ufficiale sia da una sentenza. Ed è anche soltanto la posizione italiana. Un programma di navigazione che nella stessa stagione porta dall'Italia alla Francia va costruito sulla lettura più restrittiva finché la dogana francese non si muove, perché la responsabilità sta sullo yacht, non sul consulente che ha disegnato l'itinerario.